LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24921/2015, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
Azienda Trasporti Pubblici Milanesi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. Lucia Montecamozzo e Francesco Mattarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio Fantozzi & Associati in Roma, via Sicilia, 66;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 2817/2015 emessa inter partes il 24 giugno 2015 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, avente ad oggetto la sospensione parziale di rimborso i.v.a. n. 2011/51278/GC disposta dalla Direzione Regionale Lombardia
– Grandi Contribuenti – dell’Agenzia delle Entrate di Milano.
RILEVATO
CHE:
con la sentenza sopra detta la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha annullato l’atto di sospensione parziale del rimborso iva per l’importo di Euro 30.797.938,00, adottato dall’Agenzia delle Entrate a garanzia di ragioni di credito di pari importo per IRAP 2004 E 2005;
ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle Entrate;
la contribuente ha resistito con controricorso;
la stessa controricorrente ha successivamente domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, documentando l’avvenuto rimborso del credito i.v.a., con compensazione delle spese.
Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 17 settembre 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.
CONSIDERATO
CHE:
l’intervenuto rimborso del credito iva – dimostrato dall’Avviso di riconoscimento di rimborso” proveniente dall’Agenzia delle entrate di Milano e dalla produzione della corrispondente contabile bancaria – implica la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e compensa interamente fra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 21 gennaio 2020