LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18644-2018 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato CARMELO BARRECA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ***** SRL;
– intimata –
avverso il provvedimento n. R.G. 20600/2017 del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO
CHE:
1. – C.S. ricorre per tre mezzi illustrati da memoria, nei confronti del Fallimento ***** S.r.l., contro il decreto del 21 maggio 2018 con cui il Tribunale di Catania ha dichiarato improcedibile l’opposizione allo stato passivo proposta dalla C. per essere andata deserta la prima udienza di comparizione delle parti.
2. – Non spiega difese il Fallimento intimato.
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 98 e 99, nonchè dell’art. 131 c.p.c.. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4.
Il terzo motivo denuncia nullità e inesistenza del provvedimento ai sensi della L. Fall., art. 99, e art. 50 bis c.p.c..
RITENUTO CHE:
4. – Il ricorso è manifestamente fondato.
4.1. – E’ fondato il primo motivo.
Va fatta applicazione del ribadito principio secondo cui il procedimento di opposizione allo stato passivo, espressamente regolato dalla L. Fall., art. 99, non prevede che il ricorso sia dichiarato improcedibile nell’ipotesi in cui la parte opponente non sia comparsa ad una delle udienze fissate, ivi compresa la prima, nella quale va solo verificato che il ricorso sia stato notificato nei termini assegnati (Cass. 27 maggio 2014, n. 11813).
4.2. – Gli altri motivi sono assorbiti.
4.3. – Il decreto è cassato e la causa rinviata al Tribunale di Catania in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Catania in diversa composizione.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020