LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 10329 del ruolo generale dell’anno 2013 proposto da:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
è domiciliata;
– ricorrente –
contro
B. E. & c. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Zappalà per procura speciale a margine del ricorso, presso il cui studio in Roma, via Ludovisi, n. 16, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, n. 28/01/12, depositata in data 15 marzo 2012;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RILEVATO
che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle dogane aveva notificato a B. E. & C. c. s.r.l. un atto di contestazione della sanzione successivamente ad un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione di importazione di zucchero dalla Repubblica federale di Yugoslavia con il quale si era accertata, a seguito di indagini dell’Olaf e del ritiro dell’autorità doganale di Serbia Montenegro del certificato Eur1, la falsità dell’origine preferenziale del prodotto importato; la contribuente aveva proposto ricorso avverso l’atto di contestazione della sanzione che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle dogane aveva proposto appello principale e la contribuente, oltre che prospettare eccezioni di inammissibilità dei motivi di appello, aveva, altresì, proposto appello incidentale sulle spese e appello incidentale condizionato in via subordinata alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello principale;
la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle dogane e dichiarato improcedibile quello incidentale, attesa la sopravvenuta carenza di interesse, in particolare ha ritenuto che, a seguito della pronuncia della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 46/01/2007, depositata il 29 marzo 2007, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento prodromico all’atto di contestazione della sanzione, era venuto meno il presupposto per l’applicazione della suddetta sanzione, dichiarando assorbita, infine, ogni altra questione;
avverso la pronuncia del giudice del gravame l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso principale, cui ha resistito la società depositando controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato;
l’Agenzia delle dogane ha depositato controricorso al ricorso incidentale;
entrambe le parti hanno, altresì, depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
in relazione al ricorso principale.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16,17 e 20, per avere ritenuto che l’esito del giudizio relativo all’avviso di accertamento, non passato in giudicato, comportasse in via automatica il venire meno del successivo atto sanzionatorio, dovendosi, invece, ritenere che la validità dell’atto di irrogazione della sanzione va verificata in tutta autonomia, sulla base della sussistenza o meno dei fatti contestati, oltre che dei requisiti di motivazione e di forma prescritti dal D.Lgs. n. 472 del 1997;
parte ricorrente, inoltre, evidenzia che l’atto impositivo prodromico è, in ogni caso, divenuto definitivo a seguito della pronuncia di questa Corte n. 5387/12, depositata il 4 aprile 2012, che aveva accolto il primo e terzo motivo del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle dogane, assorbito il quarto ed il quinto, rigettato il secondo, ed aveva, altresì, rigettato il ricorso incidentale proposto dalla società, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, aveva rigettato il ricorso proposto dalla B. E. & C. s.r.l. avverso l’avviso di rettifica di accertamento n. ***** del *****;
preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo proposto dalla controricorrente in quanto, indipendentemente dalle disposizioni richiamate, è sufficientemente chiara la questione di diritto allo stesso sottesa, cioè la ritenuta necessità che il giudice del gravame adottasse una decisione autonoma sulla legittimità della pretesa sanzionatoria, senza che potesse assumere valenza condizionante la decisione, non passata in giudicato, sulla non legittimità dell’avviso di accertamento;
indipendentemente dalla fondatezza del motivo, assume rilievo decisivo la circostanza, evidenziata dalla ricorrente e confermata dalla controricorrente (vd. pag. 5, controricorso) che questa Corte, con la pronuncia n. 5387/2012, depositata il 4 aprile 2012, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario proposto dalla società con il quale aveva contestato la legittimità della pretesa impositiva, di cui all’avviso di rettifica di accertamento n. ***** del *****, prodromico all’atto di contestazione delle sanzioni, oggetto del presente giudizio;
ed invero, va confermato il principio di questa Corte (Cass. civ., 13 dicembre 2019, n. 32847; Cass. civ., 26 giugno 2018, n. 16847) secondo cui “l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicchè, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”;
con riferimento al caso di specie, proprio al fine di evitare giudicati contrastanti, va, dunque, rilevato d’ufficio il giudicato in ordine alla causa pregiudiziale (avente ad oggetto l’atto impositivo) formatosi successivamente alla sentenza impugnata sulla causa pregiudicata (avente ad oggetto il provvedimento di irrogazione di sanzioni);
ne deriva che l’accertamento con efficacia di giudicato della legittimità della pretesa dell’amministrazione doganale, conseguente alla non corretta applicazione del regime preferenziale sulla merce importata, implica, in via di principio, il venire meno di ogni questione che abbia a riferimento quanto oggetto di giudicato, salvo l’esame, in sede di rinvio, delle ulteriori eccezioni di merito proposte dalla società contribuente e ritenute assorbite dal giudice del gravame;
in relazione al ricorso incidentale condizionato Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, nonchè degli artt. 342 e 112 c.p.c., per non essersi il giudice del gravame pronunciato sulle eccezioni di inammissibilità dell’appello proposte;
il motivo (il cui esame consegue all’attualità dell’interesse della parte totalmente vittoriosa in secondo grado: Cass. S.U., 25 marzo 2013, n. 7381) è infondato, non sussistendo il lamentato vizio di omessa pronuncia;
ed invero, va osservato, in primo luogo, che la sentenza della CTR riporta per esteso il contenuto delle eccezioni di inammissibilità dell’appello proposte dalla società contribuente, così dimostrando di averle prese in considerazione; in secondo luogo, avendo proceduto all’esame del merito della controversia, che presuppone l’ammissibilità dell’appello, deve senz’altro ritenersi l’implicito rigetto di tali eccezioni;
in conclusione, pronunciando sul ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame, anche con riferimento alle questioni ritenute assorbite, e per le spese del presente giudizio; si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della controricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte:
pronunciando sul ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della controricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020