Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.12298 del 23/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7809-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

ALPINA RESIDENCE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;

R.N.;

elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato STEFANO COEN, che li rappresenta e difende assieme all’Avvocato DAVIDE DRUDA giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 83/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del TRENTINO ALTO ADIGE, depositata l’1/8/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 50/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Bolzano in accoglimento del ricorso avverso avvisi di liquidazione d’imposta emessi dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ad un atto di suddivisione di mutuo, mediante il quale, nell’accordare la Cassa di Risparmio un’ulteriore dilazione del relativo debito scaduto a carico della Alpina Residence S.r.L., si provvedeva a ripartirne l’importo in due quote, una delle quali a carico di R.N.;

i contribuenti indicati in epigrafe resistono con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e s.s.” e si lamenta che la CTR abbia erroneamente ritenuto applicabile l’agevolazione, già applicata al contratto di finanziamento ipotecario del 2004 tra la Cassa di Risparmio di Bolzano e la Costruzioni Clara S.r.L., anche al contratto con cui, due anni dopo, tale società vendette gli immobili gravati da ipoteca all’Alpina Residence, che si accollò il debito della prima;

1.2. la doglianza è fondata atteso che, in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15 accorda un trattamento fiscale di fàvore, vanno individuate – in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione – in quelle che si traducono in investimenti produttivi, che possano creare nuova ricchezza, sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale (cfr. Cass. nn. 695/2015, 5570/2011, 5270/2009, 4611/2002), al che consegue che quando il credito è già erogato, come nel presente caso, ed oggetto del regolamento negoziale sono le modalità e l’termini di restituzione del recupero del credito (nella fattispecie, trattavasi di accordo per la suddivisione del mutuo originariamente stipulato), non ricorre lo scopo per cui il legislatore accorda l’agevolazione e il negozio esula dall’ambito applicativo della disciplina in esame;

2.1. il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

2.2. ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti;

3. le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti; compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna i controricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 23 giugno 2020

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