LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1045-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ISAIV SOCIETA’ AGRICOLA A RL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FALVO D’URSO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLA PETRANGELI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3423/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
CHE:
1.1a soc. Isaiv, proprietaria di una unità immobiliare in Roma ricompresa nella Microzona Centro Storico, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, che attribuiva una nuova categoria e nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale.
2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non motivato l’avviso di accertamento 3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello in quanto la notifica dell’appello, effettuata con il servizio privato tramite l’Agenzia Nexive spa,prima del 10.9.2017,data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, art. 57, comma 1, era da considerarsi inesistente. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. L’intimata si è costituita depositando controricorso
CONSIDERATO
CHE:
1.Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o,) e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 38, comma 3, e dell’art. 327 c.p.c., si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati.
1.1Con il secondo motivo viene censurata violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., per non avere la CTR ritenuto la notifica mediante raccomandata tramite licenziatario privato affetta da nullità sanata dalla costituzione del resistente.
2.La controversia, alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale e della documentazione prodotta dal controricorrente, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria e, pertanto, va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020