LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30122-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL COLOSSEO 10/A, presso lo studio dell’avvocato FLORA GIANNI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1477/8/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR del Lazio depositata il 7.3.2018 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia in quanto notificato a mezzo posta privata. La ricorrente delle entrate invoca il principio della sanatoria dell’atto nullo posto che la controparte si è regolarmente costituita.
RITENUTO
Che:
deve verificarsi la regolarità e tempestività della notifica dell’atto di appello e pertanto e necessario acquisire il fascicolo del merito non presente in atti.
P.Q.M.
Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 4 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020