Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12317 del 23/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 32023-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

Contro

P.E.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2961/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR del Lazio depositata in data 8 maggio 2018 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia in quanto notificato a mezzo poste private. La ricorrente delle entrate invoca il principio della sanatoria dell’atto nullo posto che la controparte si è regolarmente costituita.

RITENUTO

Che:

deve verificarsi la regolarità e tempestività della notifica dell’atto di appello e pertanto è necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito non presente in atti.

P.Q.M.

Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone l’acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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