Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12321 del 23/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22671-2018 R.G. proposto da:

S.V., S.I., S.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA NOVARA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO PALMIGIANO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALBA BASILE;

– resistente –

contro

SA.CL.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che conclude chiedendo accogliersi il proposto ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Palermo dinanzi al quale dovrà proseguire il giudizio, con le consequenziali statuizioni.

RILEVATO

che:

– il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 27.6.2018 ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Termini Inerese, nella causa promossa dal Comune di Altavilla nei confronti di S.C., I. e V. con la quale era stata chiesta la declaratoria di nullità dell’atto di donazione per notar Masala del 12.1.2009, con il quale era stata donata ai convenuti la proprietà indivisa di una costruzione abusiva;

hanno proposto regolamento di competenza S.C., I. e V. sulla base di un motivo, contenente tre distinte censure;

– il Comune di Altavilla Milicia ha depositato atto di costituzione non notificato ai ricorrenti;

– con ordinanza interlocutoria depositata il 29.3.2019, il collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Sa.Cl. ed O.A.M., che è stato regolarmente effettuato;

Sa.Cl. ed O.A.M. sono rimasti intimati;

– Il Procuratore Generale, in persona del Dott. Lucio Capasso, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO

che:

con l’unico motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 c.p.c. e art. 28 c.p.c., per avere il Tribunale rilevato d’ufficio l’incompetenza per territorio nonostante non si trattasse di un’ipotesi di competenza territoriale inderogabile; in via subordinata, si censura l’ordinanza impugnata perchè il Tribunale avrebbe tardivamente rilevato d’ufficio l’incompetenza territoriale dopo l’udienza di trattazione; nel merito, la statuizione di competenza sarebbe errata in quanto il contratto di donazione, di cui era stata chiesta in giudizio la declaratoria di nullità, sarebbe stato stipulato a Palermo;

– il ricorso è fondato;

– ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3, l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio, nei casi previsti dall’art. 28 c.p.c., sono rilevabili d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.; la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza territoriale è, pertanto limitata, alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 28 c.p.c., ovvero nei casi di competenza per territorio inderogabile (controversie in cui in cui il Pubblico Ministero è interveniente necessario, processi di esecuzione forzata e relativi giudizi di opposizione, procedimenti cautelari cautelari e possessori e procedimenti in camera di consiglio);

tra i provvedimenti elencati nell’art. 28 c.p.c., non sono comprese le azioni contrattuali;

– nel caso di specie, si trattava di azione di nullità del contratto e, pertanto, l’incompetenza per territorio non poteva essere rilevata d’ufficio;

– restano assorbiti gli ulteriori profili di censura;

– l’ordinanza va, pertanto, cassata; va dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;

– le spese vanno liquidate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, dichiara la competenza del Tribunale di Palermo innanzi al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 17 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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