Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12338 del 23/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32265-2018 proposto da:

O.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TERESA VASSALLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2310/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipato del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.

FATTI DI CAUSA

1. O.J. ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto n. 3779/2018, reso dal Tribunale di Brescia e depositato il 24 settembre 2018, che ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quel tribunale ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente la protezione non integralmente credibili e, in ogni caso, non afferenti ad alcuna delle ipotesi che consentono il riconoscimento della protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate censure prospettano:

I) “Difetto di motivazione/Motivazione insufficiente”, quanto al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, assumendosi non essere stata in alcun modo scalfita la credibilità generale del richiedente;

II) “Difetto di motivazione/Difetto di istruttoria”, quanto ai presupposti per la valutazione per il riconoscimento della protezione umanitaria;

III) “Violazione di legge/errata applicazione di legge”, in punto di giudizio di vulnerabilità, anche comparata, quanto alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. L’odierno ricorso, la cui notificazione è stata richiesta tramite il servizio postale, deve dichiararsi inammissibile, non rinvenendosi in atti l’avviso di ricevimento attestantene l’esito.

2.1. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha già ripetutamente affermato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è indicato come l’unico documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (cfr. ex multis, Cass. n. 26287 del 2019; Cass. n. 8641 del 2019; Cass. n. 18361 del 2018; Cass. n. 25552 del 2017; Cass. n. 16574 del 2014; Cass. n. 13639 del 2010; Cass., SU, n. 627 del 2008).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020

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