LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21516/2018 proposto da:
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
– ricorrente –
contro
A.S.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Prizzi, 7 presso lo studio dell’avvocato Tellone Simonetta, rappresentato e difesi dall’avvocato Besca Sabatino, per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 909/2018 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 15/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/12/2019 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.
Il Collegio:
RILEVATO
a) che il controricorrente eccepisce la tardività del ricorso, portato alla notifica il 9 luglio 2018, valorizzando del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), conv. con L. 13 aprile 2017, che prevede il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto e assumendo che esso sarebbe stato comunicato il 15 maggio 2018 al Ministero.
b) che il ricorrente non documenta la data di comunicazione del decreto impugnato e che tale indicazione non è desumibile dagli atti presenti nel fascicolo d’ufficio.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere al Tribunale di L’Aquila copia del decreto impugnato con la documentazione attestante la data di comunicazione al Ministero.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2020