LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1658-2019 proposto da:
B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE DONADINI;
– ricorrente –
contro
P.L., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA GORGOGLIONE;
– controricorrenti –
contro
S.V.I.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4030/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
La Corte.
RILEVATO
che:
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., P.F. e P.L. adivano il Tribunale di Busto Arsizio perchè nei loro confronti fosse revocato e dichiarato inefficace un fondo patrimoniale costituito il ***** dai convenuti B.R. e S.V.I.. Questi ultimi si costituivano resistendo.
Il Tribunale, con ordinanza del 6 giugno 2016, accoglieva la domanda.
B.R. e S.V.I. proponevano appello, cui resisteva controparte, e che la Corte d’appello di Milano rigettava con sentenza n. 4030/2018.
B.R. ha presentato ricorso, da cui si sono difesi con controricorso P.F. e P.L..
RITENUTO
che:
Il ricorso è articolato in due motivi: il primo denuncia violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuta la competenza territoriale, dichiarando tardiva l’eccezione di incompetenza; il secondo, con identica rubrica, lamenta l’assenza dell’eventus damni.
Il primo motivo, in effetti, non rispetta per nulla il dettato dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non fornisce l’indicazione specifica degli atti su cui verrebbe a fondarsi la censura, nè sotto il profilo contenutistico nè per quanto concerne dove possano rinvenirsi nelle carte processuali. Già questo lo conduce alla inammissibilità.
Si nota altresì, pertanto ad abundantiam, che la prospettata exscusatio viene fondata su una asserita tardività della costituzione per un problema di notifica, ma ciò senza indicare se tale problema sia stato in precedenza posto, nonchè, nel caso in cui lo sia stato, dove e quando. Anche sotto questi profili là doglianza risulta affetta da inammissibilità.
L’inammissibilità colpisce pure il motivo seguente, in quanto questo, oltre a non indicare neppure quale norma sarebbe stata violata, a sua volta non rispetta e quindi non riveste il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. A ciò si assomma, ictu ocull, che la sostanza del motivo è, ancora inammissibilmente, orientata su una questione fattuale.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo – ai controricorrenti; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1 bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 5600, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020