Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12384 del 24/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4470-2019 proposto da:

D.A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO LIUZZO SCORPO;

– ricorrente –

contro

DONAU VERSICHERUNG INSURANCE GROUP, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PANARELLI;

– controricorrente –

contro

T.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 974/2018 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte.

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Locri, con sentenza del 5 luglio 2018, ha rigettato l’appello proposto da D.A.V. – cui aveva resistito l’appellata Donau Versicherung Insurance Group – avverso sentenza n. 404/2015 emessa dal Giudice di pace di Locri, con cui era stata rigettata la sua domanda di risarcimento di danni da sinistro stradale. L’appello aveva censurato la sentenza di primo grado adducendo che si sarebbe dovuto riconoscere responsabile del sinistro T.P., di cui la compagnia assicuratrice era appunto Donau Versicherung Insurance Group.

D.A.V. ha proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso Donau Versicherung Insurance Group.

RITENUTO

che:

Il ricorso si articola in due motivi.

Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2700 c.c., artt. 61 e 191 c.p.c. ss., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 2700 c.c., e art. 116 c.p.c.; il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 145 C.d.S., e art. 2054 c.c..

Entrambe le censure, pur tentandone l’illustrazione di schermarla con l’apparente introduzione di questioni di diritto, rimangono in realtà vincolate ad una sostanza fattuale, e precisamente ad una valutazione fattuale alternativa, costituita sulla base del compendio probatorio acquisito in merito. Ed è quindi un terzo grado di merito quello che, in effetti, inammissibilmente entrambe le censure perseguono.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2300, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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