LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4666-2019 proposto da:
ZURICH INSURANCE PLC, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO LESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO FALETTI;
– ricorrente –
contro
KELEMATA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIORGETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5290/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata i129/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
La Corte.
RILEVATO
che:
Kelemata S.p.A., con atto di citazione del 15 settembre 2013, conveniva Zurich Insurance pcl davanti al Tribunale di Milano, esponendo di avere stipulato con essa una polizza assicurativa “corporate all risk” per i “rischi immobiliari” di un immobile, in cui il ***** cadeva parte dell'”intonaco del soffitto e dei fardelli della pignatta”; chiedeva che, in forza di tale polizza, controparte fosse condannata a corrisponderle gli indennizzi liquidati dai periti nominati dalle parti nella misura di Euro 517.142 a lordo franchigia, oltre accessori. Controparte si costituiva resistendo. Il Tribunale rigettava.
Kelemata proponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29 novembre 2018, accoglieva l’appello, accertando l’operatività della polizza e condannando la compagnia assicurativa a indennizzare l’appellante nella misura di Euro 517.142 oltre accessori, e a rifonderle le spese di lite.
La compagnia ha proposto ricorso – illustrato anche con memoria -, da cui si è difesa con controricorso Kelemata.
RITENUTO
che:
Il ricorso presenta un unico motivo, denunciante violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “in relazione alle previsioni della polizza (art. 21 cga e clausola ***** A delle condizioni particolari)”; sussisterebbe altresì omesso esame di fatto discusso e decisivo.
In primo luogo, non si può non rilevare che il motivo non contiene, in effetti, censura riconducibile all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pur invocato, non essendovi ravvisabile alcun riferimento alle norme pertinenti nel caso in cui vi fosse effettivamente proposta una denuncia di vizio in jure, ovvero alle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c., ss..
A sua volta, pure la censura rubricata come attinente all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non trova un contenuto pertinente nell’illustrazione del motivo, poichè non viene neppure indicato il “fatto omesso” che la norma invocata esige.
Queste deficienze derivano entrambe, a ben guardare, dal fatto che la reale natura del motivo è fattuale: si tratta, invero, della proposizione di una vera e propria lettura alternativa delle clausole contrattuali, addotta quale revisione dell’accertamento di merito effettuato nella – non si può non definire accurata e limpida – sentenza della corte territoriale.
Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo alla controricorrente; sussistono altresì il D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1 bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 10.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020