Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12449 del 24/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21023-2018 proposto da:

R.D.T.S. e R.D.T.G., rappresentati e difesi dall’avvocato Merelli Marco con studio in Firenze, via B. Lupi n. 35;

– ricorrenti –

contro

B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Spina Emanuele con studio in Firenze viale G. Milton n. 35;

– controricorrente –

contro

F.N.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, depositata il 21/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2019 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

RILEVATO

Che:

– il presente ricorso ex art. 111 Cost. riguarda l’ordinanza di accoglimento parziale dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 proposta da R.D.T.G. e R.D.T.S. avverso il decreto di liquidazione del compenso a favore del Dott. B.G., stimatore designato dal giudice nella procedura di espropriazione avente ad oggetto la quota di svariate aziende, che erano state valutate “zero”;

– il giudice dell’opposizione ha dichiarato non dovuto l’importo di Euro 100,00 liquidato a titolo di spese nel decreto di liquidazione opposto, confermando nel resto la liquidazione operata dal giudice dell’esecuzione per Euro2.069,17 a titolo di onorari;

– la cassazione dell’ordinanza è chiesta dagli opponenti sulla base di un unico motivo, cui resiste B.G. con controricorso illustrato da memoria ex art. 380-bis, comma 2 c.p.c.;

– non ha svolto attività difensiva il debitore esecutato F.N..

CONSIDERATO

Che:

-con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1 e 3, per avere il giudice dell’esecuzione prima e quello dell’opposizione poi proceduto alla liquidazione del compenso sulla base degli scaglioni ai sensi dell’art. 2 ridotti a metà come previsto dal D.M. n. 30 maggio 2000, art. 3 e non correttamente nella misura prevista dallo stesso art. 3, comma 2, pari ad Euro 145,12;

-il collegio non ravvisando l’evidenza decisoria, rimette la decisione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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