LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21023-2018 proposto da:
R.D.T.S. e R.D.T.G., rappresentati e difesi dall’avvocato Merelli Marco con studio in Firenze, via B. Lupi n. 35;
– ricorrenti –
contro
B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato Spina Emanuele con studio in Firenze viale G. Milton n. 35;
– controricorrente –
contro
F.N.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, depositata il 21/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2019 dal Consigliere Casadonte Annamaria.
RILEVATO
Che:
– il presente ricorso ex art. 111 Cost. riguarda l’ordinanza di accoglimento parziale dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 proposta da R.D.T.G. e R.D.T.S. avverso il decreto di liquidazione del compenso a favore del Dott. B.G., stimatore designato dal giudice nella procedura di espropriazione avente ad oggetto la quota di svariate aziende, che erano state valutate “zero”;
– il giudice dell’opposizione ha dichiarato non dovuto l’importo di Euro 100,00 liquidato a titolo di spese nel decreto di liquidazione opposto, confermando nel resto la liquidazione operata dal giudice dell’esecuzione per Euro2.069,17 a titolo di onorari;
– la cassazione dell’ordinanza è chiesta dagli opponenti sulla base di un unico motivo, cui resiste B.G. con controricorso illustrato da memoria ex art. 380-bis, comma 2 c.p.c.;
– non ha svolto attività difensiva il debitore esecutato F.N..
CONSIDERATO
Che:
-con l’unico motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1 e 3, per avere il giudice dell’esecuzione prima e quello dell’opposizione poi proceduto alla liquidazione del compenso sulla base degli scaglioni ai sensi dell’art. 2 ridotti a metà come previsto dal D.M. n. 30 maggio 2000, art. 3 e non correttamente nella misura prevista dallo stesso art. 3, comma 2, pari ad Euro 145,12;
-il collegio non ravvisando l’evidenza decisoria, rimette la decisione alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rimette alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 7 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020