LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2323-2019 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA GRAZIA PICCININI;
– ricorrente –
contro
S.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2390/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
RITENUTO
che:
il secondo ed il quarto motivo di ricorso attengono alla valutazione della buona fede, in relazione all’eccezione di inadempimento nei contratti a prestazione corrispettive, proposta dalla parte che abbia goduto delle prestazioni ed abbia formulato l’eccezione solo in occasione del giudizio; la questione di diritto riguarda la legittimità della proposizione dell’eccezione di inadempimento, con riferimento ai legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate (sulla quale si è espressa Cassazione civile sez. III, 03/11/2010, n. 22353; Cass. 7 dicembre 1994 n. 10506);
ulteriore aspetto attiene agli effetti sospensivi o liberatori dell’eccezione di inadempimento, anche se sollevata in buona fede, con riferimento alle prestazioni di cui ha goduto la parte che ha sollevato l’eccezione (Cass. Civ. Sez.III, 29.3.2019 n. 8760);
la valutazione della valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, in correlazione con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, non è caratterizzata dall’evidenza decisoria;
la causa va, pertanto, rimessa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile- 2 della Corte Suprema di cassazione, il 13 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020