Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12557 del 25/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28832-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.I.E.C.I. SISTEMI INFORMATICI EDILIZIA CIVILE INDUSTRIALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZAPPALA’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA NAPOLITANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1534/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rettifica del valore di immobile come dichiarato ai fini DOCFA, ha dichiarato inammissibile l’appello per inesistenza della notifica effettuata per via telematica a fronte della notifica del ricorso in primo grado, quest’ultima avvenuta con modalità tradizionali, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni sul processo telematico. In particolare, la CTR ha rilevato che la notifica dell’appello a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) era difforme dal modello legale e, quindi, inesistente, in quanto dovevano utilizzarsi in primo grado ed in appello le stesse modalità di notifica.

La Società si costituisce con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. h), a decorrere dal 1 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dal medesimo D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 12, comma 1, nonchè delle norme di cui al D.M. n. 163 del 2013, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere, la CTR, a fronte della notifica effettuata con modalità tradizionali in primo grado, ritenuto inesistente la notifica dell’appello effettuata con modalità telematiche;

nella specie, si verte nella ipotesi in cui il ricorso di primo grado è stato notificato secondo le modalità tradizionali e l’appello è stato proposto in modo telematico dalla parte soccombente;

ritenuto che non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia la causa alla sezione quinta.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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