LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5390-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NAZIONALE 200, presso lo studio dell’avvocato ANDREA QUATTROCCHI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4829/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di L.L. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in *****, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 29 luglio 2016 (la ricorrente Agenzia non riporta la data di notifica dell’appello). La CTR, in particolare, ha rilevato che l’Ufficio ha depositato soltanto due fogli contenenti un elenco di codici di raccomandate e destinatari recanti in calce il timbro di Nexive s.p.a. e data non chiaramente leggibile, ritenendo che tale documento non assuma alcun valore di prova in ordine alla spedizione tempestiva dell’appello, e non essendo inoltre stata neanche fornita prova dell’esatta data di ricezione del gravame al contribuente.
Il contribuente, costituito in appello, si costituisce con controricorso nel presente giudizio.
CONSIDERATO
che:
è necessario verificare il fascicolo di merito al fine di controllare la tempestività dell’appello.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria alla pronta trasmissione del fascicolo.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020