LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9054-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.P., M.L., MA.LI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SABIA, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 6232/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIOA, depositata il 19/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di C.P., M.L. e Ma.Li., di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in *****, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, ricevuto in data 24 marzo 2017, in relazione a sentenza della CTP di Roma del 27 settembre 2016 (data di deposito).
La contribuente M.L. si è costituita tardivamente in appello.
Tutti i contribuenti si costituiscono con controricorso nel presente giudizio di legittimità.
CONSIDERATO
che:
è necessario verificare il fascicolo di merito al fine di controllare la tempestività dell’appello.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria alla pronta trasmissione del fascicolo.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020