LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29299-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO MOCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1931/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che ha respinto l’appello dell’Ufficio in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali L. n. 331 del 2004, ex art. 1, comma 335, di immobile sito in *****, da parte di D.D.G.. La CTR, accogliendo l’eccezione della parte appellata, ha dichiarato l’appello in quanto notificato per posta privata, considerata notifica inesistente.
D.D.G. si costituisce con controricorso. L’Agenzia deposita memoria.
CONSIDERATO
che:
è necessario verificare il fascicolo di merito al fine di controllare la tempestività dell’appello.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria alla pronta trasmissione del fascicolo.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020