LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35348-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO, 8, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO SCARANTINO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3595/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, che ha dichiarato inammissibile, siccome notificato al contribuente e non al suo difensore, l’appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente F.G. avverso un avviso di revisione della classe catastale di un immobile di sua proprietà.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta nullità della sentenza e falsa applicazione degli artt. 330,156 e 160 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e art. 53, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la CTR aveva ritenuto inesistente la notifica effettuata nella residenza della parte appellata, invece che presso il suo difensore domiciliatario, ritenendo pertanto l’appello inammissibile per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2; al contrario, detta notifica avrebbe dovuto essere ritenuta non inesistente, ma nulla, con conseguente applicabilità della sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, non essendo contestato che, nella specie, la parte appellata si fosse regolarmente e tempestivamente costituita in giudizio;
che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto l’avviso di accertamento impugnato era stato notificato solo a F.G., usufruttuario dell’immobile cui si riferiva l’avviso di revisione e non a F.M. e F.C., che erano nudi proprietari del medesimo immobile in ragione di una quota di metà ciascuno; e nel giudizio di primo grado non era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle due nude proprietarie anzidette; e poichè sussisteva nella specie un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra l’usufruttuario e le due nude proprietarie anzidette, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di queste ultime aveva determinato la nullità della sentenza di primo grado, nullità rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità;
che il contribuente si è costituito con controricorso;
che, con riferimento al secondo motivo di ricorso, è necessario acquisire il fascicolo di primo e secondo grado di merito, onde accertare l’osservanza delle norme in materia di litisconsorzio necessario.
P.Q.M.
La Corte rinvia il processo a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione dei fascicoli del primo e secondo grado di merito.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020