LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 22068-2018 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIA PAPADIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GERMANA CESTARI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 807/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.
CONSIDERATO
CHE:
la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 807/2017, ha accolto l’appello dell’Inps ed in riforma della sentenza impugnata rigettava l’opposizione proposta da C.M. avverso le cartelle esattoriali con le quali l’INPS reclamava il pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2005 e 2006, per la sua qualità di socio della Domus Aurea snc.
A fondamento della sentenza la Corte sosteneva che fossero comprovati il presupposto oggettivo (della natura commerciale dell’attività svolta per l’acquisto di un terreno e di un immobile da ristrutturare) e soggettivo (abitualità e prevalenza), in quanto le attività di ricerca dell’immobile, l’acquisto, l’incarico al professionista per operare la ristrutturazione, nonchè la ricerca delle ditte che avrebbero eseguito i lavori era stata effettuata dal C. insieme con la moglie; affermava inoltre che la prevalenza dovesse essere valutata in relazione alla singola società e che il fatto che C. avesse posto in essere le attività inerenti l’attività sociale ovvero relative all’operatività della Domus Aurea snc, consentiva di affermare l’esistenza dell’abitualità e prevalenza.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.M.. L’Inps ha depositato procura.
E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
RILEVATO
CHE:
1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione, erronea o falsa interpretazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203/208 e della L. n. 1379 del 1960, art. 1 come sostituito dalla L. n. 45 del 1986, art. 3, in quanto il giudice d’appello aveva errato sia allorchè aveva ritenuto esistente il requisito oggettivo per l’iscrizione alla gestione commercianti in relazione ad un singolo affare, sia laddove ha ritenuto l’esistenza del requisito soggettivo dell’abitualità e prevalenza.
2. Il ricorso è fondato. Ed invero la Corte d’appello con ragionamento presuntivo si è limitata ad affermare che sussistesse la partecipazione prevalente all’attività societaria e la natura commerciale dell’attività sociale attraverso elementi insufficienti a dimostrare il presupposto oggettivo che l’Inps è tenuto comprovare sulla natura commerciale dell’attività, unitamente a quello soggettivo della partecipazione continuativa e prevalente del socio all’attività prevalente.
3.- Ed invero in relazione al primo requisito va escluso che l’attività di acquisto di un terreno e di un immobile da ristrutturare – tanto più quando, come nel caso in esame, si concretizzi in un solo affare costituisca di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010).
4.- Inoltre va considerato che l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri individuati dalla legge (in relazione ai quali da ultimo Cass. n. 13424/2018 e n. 12981/2018).
5. Per ciò che concerne il presupposto dell’attività aziendale in modo abituale e prevalente la Corte non ha in realtà effettuato alcun concreto accertamento essendosi limitata ad affermarne la presenza per il solo fatto che il ricorrente avesse agito nella sua qualità di organo della società, confondendo invece piani che devono rimanere distinti; posto che un conto è agire sul piano sociale come socio ed amministratore, altro diverso conto è la partecipazione all’attività operativa commerciale della società; l’unica che dà titolo all’iscrizione alla gestione commercianti se, appunto, continuativa e prevalente.
6. Per i motivi esposti il ricorso deve essere accolto. La sentenza deve essere quindi cassata e la causa rinviata per la prosecuzione al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 bis, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del c.u. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza, il 29 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 25 giugno 2020