LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28004/2015 proposto da:
FRATELLI G.F. E G. SNC FALEGNAMERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, V. BRESCIA 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ZACHEO, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA PITTALUGA;
– ricorrente –
contro
B.C., rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA LETIZIA CAPECE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1310/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 22/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto ingiuntivo n. 47/2006, il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, ordinava a B.C. il pagamento di Euro 6.930,74 in favore della ditta F.lli G.F. e G. s.n.c. Falegnameria, quale corrispettivo della fornitura di 11 finestre ed un portoncino a due ante, di cui alla fattura accompagnatoria n. *****.
2. Avverso il decreto ingiuntivo, B.C. proponeva opposizione, eccependo il pagamento di buona parte della merce, già consegnata ed indicata nella fattura n. ***** nonchè l’esistenza di vizi, tempestivamente denunciati.
2.1. Nel contraddittorio con la ditta F.lli G.F. e G. s.n.c. Falegnameria, il Tribunale di Massa, sez. distaccata di Pontremoli, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
3. La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1310/2014, pronunciandosi sull’appello proposto dal B., riformava la sentenza di primo grado e, in accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, rigettava la domanda.
3.1 La corte territoriale riteneva che la ditta F.lli G.F. e G. s.n.c. Falegnameria non avesse dimostrato l’esistenza del credito in quanto la fattura accompagnatoria era priva del soggetto del destinatario, della data e del luogo della consegna, oltre a contenere l’indicazione di beni diversi rispetto a quelli indicati nei preventivi ad essa allegati.
Inoltre, prescindendo dalla irregolarità della fattura accompagnatoria n. *****, il giudice d’appello riteneva che il B. avesse dimostrato di aver corrisposto alla ditta F.lli G.F. e G. s.n.c. Falegnameria il pagamento della somma di Euro 3.600,00, con un assegno del *****, nonchè l’esistenza dei vizi della merce fornita, accertati anche tramite CTU.
3.2. Infine, per quel che ancora rileva nel presente giudizio, la corte territoriale riteneva che non fosse stata eccepita dalla ditta F.lli G.F. e G. s.n.c. Falegnameria la decadenza dalla denuncia dai vizi.
4. Per la cassazione della sentenza, la ditta F.lli G.F. e G. s.n.c. Falegnameria ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.
4.1 B.C. ha resistito con controricorso.
4.2 In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1470 e 1490 c.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Il ricorrente denuncia l’illogicità e l’apparenza della motivazione nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provata la fornitura delle merci indicate in fattura, per poi riconoscere che parte della merce era stata, invece consegnata e che vi era un mero errore materiale nell’indicazione dei beni, oggetto di due distinte forniture. La sentenza non permetterebbe, pertanto, di comprendere le ragioni, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire a comprendere le ragioni sella sentenza.
1.1. Il motivo non è fondato.
1.2. La violazione di cui all’art. 132 c.p.c., comma 4, ricorre quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. Civ., sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. Unite, 07/04/2014 n. 8053). In tal caso, la motivazione, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cassazione civile sez. VI, 23/05/2019, n. 13977).
1.3. Nella specie, la motivazione della sentenza consente di cogliere l’iter argomentativo posto a fondamento della decisione del giudice di merito.
1.4. Non è ravvisabile nemmeno il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge – a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione – e la deduzione non consente la rivalutazione dei fatti di causa. (Cass., Sez. L., sentenza n. 26307 del 15 dicembre 2014, Rv. 633859).
1.5. Nella specie, il ricorso contiene censure in fatto in relazione alla valutazione della prova della sussistenza del credito della società venditrice, non consentita in sede di legittimità.
1.6. La corte di merito, correttamente ritenendo che l’onere della prova dei fatti costitutivi spettasse alla parte opposta, attore in senso sostanziale, in presenza di una contestazione che investiva l’esistenza del credito, ha ritenuto che la fattura accompagnatoria non costituisse prova della prestazione perchè priva della firma e del nominativo del vettore e del destinatario, della data e del luogo della consegna e per la difformità della merce in essa indicata rispetto ai preventivi allegati.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1470,1490 e 1495 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., perchè la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di decadenza e, in ogni caso, il compratore non avrebbe provato di aver denunciato i vizi entro otto giorni dalla scoperta.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. La corte di merito ha fondato la decisione su due distinte rationes decidendi: la prima è l’assenza di eccezione sulla decadenza dalla garanzia dei vizi, in quanto la ditta fornitrice aveva contraddittoriamente affermato che la controparte non aveva mosso rilievi in ordine alla qualità dei beni e, nel contempo aveva dedotto, articolando la prova testimoniale, che il Ballotta aveva contestato la merce e non aveva accettato l’intervento che gli era stato offerto (pag. 7 della sentenza impugnata).
Quanto alla tempestività della denuncia, il giudice d’appello ha ritenuto che il compratore avesse fornito un principio di prova scritta e che essa fosse tempestiva, in considerazione della natura non apparente dei difetti che si erano manifestati solo in occasione di piogge copiose, producendo la scrittura del 9.1.2006.
Detta seconda ratio, idonea a sostenere autonomamente la decisione, non è stata espressamente censurata, se non con generici argomenti fattuali, inammissibili in sede di legittimità.
La corte di merito (pag. 7 della motivazione) ha accertato che la venditrice non aveva eccepito la decadenza in quanto, contraddittoriamente, aveva sostenuto che il B. non aveva mosso rilievi sulla qualità delle opere, deducendo al contempo che avrebbe mosso contestazioni ma non avrebbe accettato l’intervento.
In ogni caso, la corte di merito, con autonoma ratio non scalfita da censura, ha affermato che la contestazione sarebbe tempestiva. in quanto i difetti dell’opera, siliconatura ecc., si sarebbero manifestati solo in occasione di copiose piogge.
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso anche solo una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cassazione civile, sez. un., 29/03/2013, n. 7931; senso conforme: Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2012 n. 2108, Cass. civ., sez. lav., 2 novembre 2011 n. 3386, Cass. civ., sez. III, 6 maggio 2007 n. 13070, Cass. civ., sez. III, 1 novembre 2007 n. 389).
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1470,1490 e 1495 c.c., nonchè l’erronea applicazione dell’art. 1497 c.c., art. 115 c.p.c., comma 2 e art. 113 c.p.c.. La società ricorrente contesta che i difetti riscontrati dal CTU potessero essere qualificati come vizi della merce mentre si tratterebbe, al più, di mancanza di qualità delle cose promesse. Inoltre, la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che le finestre dovesse essere a tenuta stagna, facendo erroneo utilizzo delle massime d’esperienza.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente contesta in modo apodittico l’erroneità della qualificazione giuridica fornita dalla corte distrettuale, introducendo, in sede di legittimità, argomentazioni nuove e basate su argomenti fattuali, sostenendo di non aver concordato la vendita di finestre a tenuta stagna.
Infine, non costituisce massima di esperienza la circostanza che le finestre possano essere soggette a lievi infiltrazioni, come quelle accertate dal CTU.
Anche questa censura si fonda su una diversa rivalutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito in ordine alla natura dei vizi delle finestre, che, secondo quanto accertato dal CTU, presentavano vizi di montaggio e tenuta per difetto di silinocatura e stuccatura.
Sotto tale profilo, la corte di merito ha ritenuto sussistente il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e non la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), in quanto pur presupponendo entrambe le norme l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che a un’altra (Cass. civ. Sez. II Sent., 05/04/2016, n. 6596).
Non risulta neppure essere stato violato l’art. 115 c.p.c., deducibile come vizio di legittimità solo nelle ipotesi in cui il giudice ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche se il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. civ. Sez. III, 05/09/2019, n. 22164).
Nella specie, il giudice di merito ha ritenuto provati i seri vizi nella merce fornita sulla base della ctu espletata.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la Corte d’Appello non avrebbe ammesso la prova per testi tempestivamente articolata, non avrebbe chiamato il CTU per rendere chiarimenti sul proprio elaborato ed avrebbe erroneamente riconosciuto valore probatorio alla scheda clienti, pur essendo un documento di parte.
Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n. 21230; Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, n. 20864);
La censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non trascrive i capitoli di prova, indicando i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (Cassazione civile sez. lav., 04/03/2019, n. 6275; Cassazione civile sez. I, 15/10/2014, n. 21847).
Non è ravvisabile nemmeno il vizio motivazionale sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,che si risolve in un inammissibile sindacato degli apprezzamenti sulle prove effettuati dal giudice di merito.
Del resto, la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, dovendo solo fornire un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (ex multis Cass. civ. Sez. V, 18/05/2018, n. 12284).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020
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