LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25499/2015 proposto da:
L.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Felice, 89, presso lo studio dell’avvocato Tiziano Mariani, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Giannini;
– ricorrente –
contro
Condominio *****, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Patriarchi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 416/2015 della Corte d’appello di Genova, depositata il 24/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da L.S. nei confronti del Condominio ***** avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Genova con cui è stato respinto il gravame da lui proposto;
– il contenzioso era insorto a seguito dell’impugnazione della Delibera con la quale l’assemblea condominiale aveva approvato la spesa straordinaria di ristrutturazione del caseggiato, limitatamente alle terrazze poste ai piani inferiori, escludendo dai lavori la terrazza posta al piano attico di proprietà dell’attore;
– il Tribunale di Massa all’esito del giudizio di primo grado, nel quale si era costituito il Condominio opponendosi all’accoglimento della domanda attorea, ha deciso respingendo l’impugnazione, statuizione poi confermata in appello;
– la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Genova è chiesta sulla base di quattro motivi cui resiste il Condominio con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– nelle more dell’adunanza camerale risulta depositata dichiarazione di rinuncia agli atti sottoscritta da entrambe le parti;
– a ciò consegue la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione con compensazione delle spese dello stesso.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020