Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12668 del 25/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 12311/2017 R.G. proposto da:

D.V.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Michele D’amato, domiciliato in Bitetto, alla Via Beato Giacomo n. 53;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CHIETI – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t.;

PREFETTURA DI CAMPOBASSO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t.;

PREFETTURA DI FOGGIA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto p.t.;

– intimate –

avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 340/2016, depositata il 2.11.2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.2.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– il ricorso risulta invalidamente notificato alle amministrazioni convenute presso l’Avvocatura generale dello Stato mediante spedizione all’indirizzo di pec per la corrispondenza relativa all’attività legale (roma(at)mailcert.avvocaturastato.it) e non a quello per le notificazioni in materia civile (ags.rm(at)mailcert.avvocaturastato.it), come risultante dal Reginde, con conseguente nullità della notifica stessa (Cass. 3709/2019; Cass. 33547/2018; Cass. s. u. 23620/2018).

P.Q.M.

ordina la rinnovazione della notifica del ricorso alle Amministrazioni convenute presso l’Avvocatura generale dello Stato, all’indirizzo di posta elettronica indicato in motivazione, nel termine di gg. 60, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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