LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36073-2018 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MORTELLA 41, presso lo studio dell’avvocato SILVANA COPPOLA, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
D.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 712/2018 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 16/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO;
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda fattuale può riassumersi nei termini che seguono:
– l’avv. S.S. assistette in contenziosi civili D.G., contrapposto a D.C.; deceduto il primo, il professionista chiese il pagamento, pro quota ereditaria, al secondo delle sue competenze, maturate nei confronti del de cuius;
– il Tribunale di Brindisi, confermando in appello la sentenza del Giudice, impugnata dallo S., afferma che “nel caso in esame, qualora vi siano altri successori universali diversi dalla controparte, nei confronti di quest’ultima non si verifica alcuna successione processuale ed il processo è proseguito esclusivamente dagli o nei confronti degli altri successori (…) pertanto D.C. conservando in tali giudizi il ruolo di convenuto, sarà tenuto al pagamento delle spese processuali dei medesimi giudizi solo in caso di soccombenza”;
ritenuto che avverso la decisione d’appello l’avv. S.S. ricorre sulla base di unitaria censura e che il D. è rimasto intimato; ritenuto che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 752,475,1720 e 2233 c.c., art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che la decisione era incorsa in errore, avendo confuso il diritto di credito nascente dal mandato professionale, in relazione al quale l’intimato è chiamato a rispondere pro-quota ereditaria, con i rapporti fra coeredi, ai quali il professionista risulta estraneo;
considerato che la doglianza risulta manifestamente fondata, dovendosi osservare che:
– l’avvocato ha diritto alle proprie competenze, avendo adempiuto al contratto d’opera professionale, a prescindere dall’esito del giudizio, per aver assistito il de cuius, nella cui posizione soggettiva subentrano gli eredi, fra i quali anche G., e la circostanza che in quel contenzioso S. fosse contraddittore di D.C. costituisce mero irrilevante accidente: quest’ultimo sarà tenuto, sia pure pro quota ereditaria, al pagamento del compenso dovuto al professionista per le attività professionali svolte in favore di S., ovviamente fino al decesso di quest’ultimo;
– deriva da quanto sopra il seguente principio di diritto: “non può avere rifluenza nei confronti del terzo contraente il fatto che l’esecuzione del contratto (nella specie il mandato di assistenza e rappresentanza in giudizio) si sia posto in contrasto con l’interesse degli eredi o di uno degli eredi, poichè trattandosi di un debito della massa al creditore non è opponibile il rapporto interno tra de cuius ed eredi”
considerato che in ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 202
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