Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.12744 del 26/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9372-2019 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO CUGLIANDRO;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3882/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. P.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo avverso la cartella di pagamento emessa da Serit Sicilia spa (concessionaria per la riscossione successivamente divenuta Riscossione Sicilia spa) sulla base di un controllo della dichiarazione Mod. Unico 2008 presentata per l’anno di imposta 2007.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria della Regione Sicilia accoglieva l’appello in quanto il giudice di primo grado non aveva accolto il ricorso per non aver la concessionaria provveduto a chiamare in giudizio l’Agenzia delle Entrateì titolare del credito tributario contestato dalla contribuente.

5. Avverso la sentenza della CTR la Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. P.G. non si è costituito.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con i motivi d’impugnazione, formulati sia come violazione dell’art. 112 c.p.c., che dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la concessionaria deduce l’omesso esame da parte della corte di merito delle questioni relative alla notifica della cartella, alla sottoscrizione della stessa e alla fondatezza dell’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

2. I motivi sono fondati.

2.1Secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamato anche dalla impugnata sentenza (cfr. tra le tante Cass. 8295/2018) il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario; senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l’onere per l’agente della riscossione di chiamare in giudizio l’ente impositore, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

2.2 Nella fattispecie in esame la CTR preso atto che la concessionaria non aveva provveduto alla chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate nella qualità di ente impositore ha solo per tale motivo accolto l’appello del contribuente omettendo di esaminare tutte le questioni sia riguardanti la regolarità e la notifica della cartella che la fondatezza dell’accertamento.

3 Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione affinchè esamini tutte le questioni di merito provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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