Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.12850 del 26/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13302-2018 proposto da:

G.A., G.D., G.Z., G.S., G.V.I.T., G.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRA MALMUSI, GIORGIO GIUSTI, GUIDO GIUSTI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DIFESA 80425650589, B.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2982/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che il ricorso è stato notificato a mezzo PEC non all’Avvocatura generale dello Stato, ma all’Avvocatura distrettuale;

che la suddetta notifica è nulla e ne va ordinata la rinnovazione ex art. 291 c.p.c..

P.Q.M.

rinvia la causa nuovo ruolo, ordinando ai ricorrenti il rinnovo della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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