Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13084 del 30/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26821/2015 proposto da:

C.A., M.F., C.C.M. e C.E.M., rappresentati e difesi dall’avv. Nicodemo Massimiliano del foro di Como e dall’avv. Grassi Paolo del foro di Roma elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via G. Avezzana, n. 8;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3604/13/2015 pronunciata l’1.7.2015 e depositata il 12.8.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.10.2019 dal Consigliere SAIEVA Giuseppe.

RITENUTO

Che:

1. C.A., M.F., C.C.M. e C.E.M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3604/13/2015, pronunciata l’1.7.2015 e depositata il 12.8.2015, che aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza loro favorevole della Commissione Tributaria Provinciale di Varese e dichiarato la legittimità degli avvisi di accertamento dell’ufficio finanziario avente ad oggetto il pagamento dell’IRPEF e relative addizionali per l’anno 2008.

2. L’agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 9.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis1, c.p.c..

5. Con atto in data 17.7.2017 notificato ed accettato dalla controparte tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. A seguito della rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

2. Preso atto dell’accettazione della rinuncia della società ricorrente da parte della controricorrente e della richiesta di entrambe le parti di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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