Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13102 del 30/06/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6838-2014 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio degli Avvocati CLAUDIO BERLIRI e ALESSANDRO COGLIATI DEZZA, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 269/22/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 7/8/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

C.G. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 186/6/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento sintetico IRPEF 2004;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. occorre rilevare che non sussistono le condizioni perchè si proceda all’esame del motivo di ricorso, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, come conv. ed avendo inoltre depositato memoria, in data 9.1.2020, con la quale ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui al sopra citato D.L. n. 50 del 2017;

1.2. la definizione delle controversie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. dalla L. n. 96 del 2017, prevede, infatti, la presentazione di un’apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, e che non siano dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dal cit. D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1, mentre se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione;

1.3. l’istanza presentata dal contribuente risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

2. su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura;

3. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

4. non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (cfr. Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto in giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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