LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15633/2015 proposto da:
Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD, già Sporting Lisboa Societade Desportiva del Futbol SAD, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi n. 58, presso lo studio dell’avvocato Cerquetti Romano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato La Cognata Riccardo, giusta procura speciale per Notaio C.M.d.S.A. di ***** – Rep. n. ***** munita di Apostille il 28.5.2015;
– ricorrente –
contro
Fallimento Società ***** S.p.a., in persona del curatore prof.
avv. R.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via dell’Imbrecciato n. 95, presso lo studio dell’avvocato Lavia Alessandra, rappresentato e difeso dall’avvocato Scala Angelo, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2722/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
la Sporting Club de Portugal Futebol Sad (già Sporting Lisboa societade desportiva de futbol sad) ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della corte d’appello di Napoli depositata il 13-6-2014, che in riforma della decisione di primo grado ha revocato, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, alcuni pagamenti eseguiti dalla s.s. ***** s.p.a. nell’anno anteriore al fallimento e condannato la convenuta alla restituzione delle somme in favore della curatela fallimentare;
il ricorso è stato affidato a tre motivi;
la curatela a replicato con controricorso;
la ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, per avere la corte territoriale errato nel ritenere sufficiente all’accoglimento della avversa domanda lo stato di mera conoscibilità della condizione di insolvenza;
il motivo è manifestamente infondato;
la corte d’appello ha semplicemente fatto applicazione del consolidato principio per cui la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, in ipotesi di revocatoria fallimentare, deve essere effettiva ma può essere provata anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare per presunzioni detta effettività;
la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se motivato, sfugge al controllo di legittimità (v. tra le più recenti Cass. n. 3854-19 e Cass. n. 29257-19);
da questo punto di vista è risolutivo che la valutazione della corte del merito sia stata nel concreto motivata correttamente: essa è stata incentrata sulla previa ricostruzione delle modalità con le quali si era addivenuti al pagamento della somma necessaria all’acquisto dei diritti di utilizzazione sportiva di due giocatori di calcio e sulla messa in risalto delle vicende di persistente morosità della ***** s.p.a., che avevano portato a distinte pluriennali rimodulazioni del debito; unitamente a ciò, la corte d’appello ha sottolineato che la condizione di difficoltà finanziaria era emersa dai bilanci della società e che lo stato di decozione di codesta era stato diffusamente evidenziato dalla stampa nazionale, anche in rapporto al progressivo mancato pagamento degli stipendi dei calciatori;
trattasi di motivazione completa ed esauriente, nella quale non si ravvisano errori di diritto;
anche il secondo motivo – col quale la ricorrente denunzia la nullità della sentenza per mancanza di motivazione (art. 132 c.p.c.) è manifestamente infondato, essendo la motivazione evincibile in tutti i suoi passaggi;
il terzo mezzo infine, teso a nuovamente denunziare entrambe le violazioni (della L. Fall., art. 67, comma 2 e dell’art. 132 c.p.c.) a proposito della valutazione delle notizie di stampa, dalla corte territoriale ritenute determinanti ai fini della conoscenza o della conoscibilità dello stato di insolvenza, è inammissibile perchè finalizzato a sovvertire il merito della valutazione della prova;
le spese processuali seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020