Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13249 del 30/06/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28893/2018 proposto da:

I.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Briganti, domiciliato presso la Cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 28/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2019 da Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

che:

– Con decreto n. 9908/2018 depositato in data 28.8.2018, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da I.O., nato nel ***** (*****), in impugnazione del provvedimento di diniego della protezione notificatogli l’8.1.2018 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona.

– Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del suo diritto allo status di rifugiato o, in subordine, alla protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007 o ancora il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

– Avverso la decisione I.O. ha notificato in data 26.9.2018 ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, che illustra con memoria; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il richiedente denuncia la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 1 e 13 e degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6 per omessa o comunque apparente motivazione del provvedimento impugnato sia in ordine all’asserita non credibilità delle sue dichiarazioni, fondata su generiche considerazioni attinenti alla lingua da lui parlata, sia in ordine alle ulteriori argomentazioni poste a fondamento della decisione di rigetto, prive di qualsiasi personalizzazione e riferimento alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.

– Il motivo è fondato.

– Il Collegio osserva che dalla lettura del decreto impugnato, che rinvia genericamente a quanto “rilevato dalla Commissione”, non si evince neppure per sommi capi quale sia vicenda personale di I.O.: il provvedimento non accenna alle dichiarazioni rese dal richiedente asilo e il giudizio espresso in ordine alla loro inattendibilità (“il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda” “le dichiarazioni sono apparse affette da incoerenza interna”) ricalca astrattamente quello reso dalla C.T., alla cui analisi (non richiamata specificamente) il tribunale dichiara di riportarsi “per brevità”.

– L’unico elemento fattuale preso in considerazione dal giudice, al limitato fine di avvalorare le conclusioni dell’organo amministrativo in punto di rigetto della domanda di protezione sussidiaria, attiene alla lingua parlata dal ricorrente. Si legge infatti nel decreto che “a conferma della poca credibilità della stessa provenienza (di O. dal *****: n.d.r.) ed in aggiunta a quanto rilevato dalla Commissione, si osserva che, quanto alla questione della lingua parlata dal richiedente, occorre evidenziare che la maggior parte dei gruppi etnici parla tradizionalmente la propria lingua o vari dialetti della stessa lingua, sicchè è singolare che il ricorrente parli soltanto una lingua ed il dialetto ***** (peraltro, dichiara di non sapere scrivere smentendosi circa l’utilizzo del mezzo internet)”.

– Il predetto argomento è, tuttavia, privo di qualsivoglia rilevanza, dal momento che il dialetto ***** è diffuso anche nel *****, ove opera ***** e sussistono persecuzioni a danno di omosessuali, mentre l’utilizzo di internet, come noto, è possibile anche per persone non alfabetizzate, avvalendosi di icone associate a funzioni.

Le ulteriori considerazioni svolte dal tribunale a motivazione del rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato (par. 4.5 del decreto) e della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (par. 6.11) prescindono, parimenti, da qualsiasi riferimento ai fatti costitutivi del diritto preteso allegati dal ricorrente e si risolvono in formule astratte e stereotipate, valevoli per un numero indefinito di casi, che non consentono di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base delle relative decisioni.

– Si è, in conclusione, in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – e, anzi, sovrabbondante, laddove il tribunale si dilunga nella descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr., per tutte, Cass. n. 9105/2017) e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

L’accoglimento del primo motivo comporta la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Restano assorbiti i restanti tre motivi, con cui si denunciano violazioni di legge, anche in relazione al difetto di collaborazione istruttoria da parte del tribunale, nonchè l’omessa valutazione di fatti decisivi e controversi in ordine alla credibilità complessiva delle dichiarazioni del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472