LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 911-2017 proposto da:
A.P., A.A., A.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GEORGOFILI 148, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARCOSIGNORI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO PALMIERI;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI TERRITORIO in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza o. 4510/2016 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 13/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO che:
1. A.R., A.P. e A.A. impugnavano gli avvisi loro notificati dall’Agenzia delle Entrate e con cui alcune unità immobiliari di loro proprietà, nel Comune di Napoli, erano state accatastate in classe diversa (D/8) rispetto a quelle (C/2 e C/6) proposte mediante procedura Doc’a;
2. i contribuenti ritenevano gli avvisi illegittimi in quanto emessi senza che l’Agenzia avesse prima provveduto a sopralluogo e in quanto mancanti dell’indicazione della metodologia usata per l’attribuzione della classe e della rendita;
3. l’impugnazione, respinta in primo grado, era altresì respinta dalla commissione tributaria regionale della Campania, giudice d’appello, con sentenza in data 13 maggio 2016, n. 4510;
4. avverso questa sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con memoria e al quale l’Agenzia delle Entrate, con controricorso, si oppone.
CONSIDERATO
che:
1. i ricorrenti lamentano che la commissione regionale non ha esaminato il motivo di appello con cui era stata fatta valere l’omessa pronuncia, da parte dei giudici di primo grado, sull’eccepito difetto di potere dell’Agenzia delle Entrate di dare agli immobili in questione un classamento in categoria (D/8) diversa rispetto alle categorie (C/2 e C/6) con cui detti immobili erano stati indicati, ai fini urbanistici, dal Comune di Napoli in un provvedimento di condono emesso il 10 marzo 2011;
2.per quanto è scritto nello stesso ricorso per cassazione (pagina 2, ultimo capoverso: “i ricorrenti deducevano… che l’ufficio non aveva effettuato alcun sopralluogo e che non era stata specificata la relativa metodologia estimativa alla luce della quale era stato determinato sia la nuova classe che la nuova rendita”), con il ricorso originario, erano stati fatti valere vizi degli avvisi impugnati, diversi da quello (di difetto di potere) di cui è ora denunciato il mancato esame da parte dei giudici di secondo grado in risposta ad un motivo di appello rivolto contro identica mancanza da parte dei giudici di primo grado. L’omessa pronuncia -che effettivamente sussiste- sul ricordato motivo di appello non comporta la cassazione della sentenza emessa dalla commissione regionale. Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, infatti, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata sul rilievo che la questione di diritto posta con quel motivo d’appello (sussistenza del dedotto vizio di difetto di potere) risulta essere inammissibile perchè nuova (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57). Per ragioni di completezza si osserva che il riferimento fatto dal Comune, in una pratica di condono edilizio, ad una determinata categoria catastale, non interferisce in alcun modo con l’attribuzione -che è effetto di un atto tributario di competenza dell’Agenzia delle Entrate (v. Statuto della Agenzia delle Entrate approvato con Comitato Direttivo Delib. 13 dicembre 2000, n. 6, art. 4, lett. g-ter)-, al medesimo immobile, di una data classe e di una data rendita catastale (D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 61 e 62 e D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8);
3. in ragione di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato;
4.1e spese seguono la soccombenza;
5. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico dei ricorrenti, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese di causa, liquidate in Euro 6000,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 22 gennaio 2020