LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15916-2019 proposto da:
S.A., C.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato CIRO ALESSIO MAURO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
4 MORI SARDEGNA SRL quale mandataria della PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GATTAMELATA, rappresentata e difesa dall’avvocato VANESSA PORQUEDDU;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 352/2017 del TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, depositata il 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che, con sentenza resa in 26/5/2017, il Tribunale di Tempio Pausania, in accoglimento della domanda proposta dal Banco di Sardegna s.p.a., ha dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto con il quale S.A. e C.T. (debitori del Banco di Sardegna s.p.a.) avevano costituito un fondo patrimoniale;
che, con ordinanza resa in data 6/3/2019, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., l’appello proposto da S.A. e da C.T. avverso a ridetta sentenza del Tribunale di Tempio Pausania;
che, avverso la sentenza di primo grado, S.A. e C.T. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre articolati motivi d’impugnazione;
che la Prelios Credit Servicing s.p.a., quale mandataria della 4Mori Sardegna s.r.l. (cessionaria dei crediti del Banco di Sardegna s.p.a.), resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, con atto in data 16/1/20120 tempestivamente depositato in Cancelleria, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
CONSIDERATO
che il processo dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;
che, infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso a Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza) i ricorrenti hanno depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso;
che si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del processo;
che alla dichiarazione di rinuncia (non seguita da alcuna adesione di controparte) segue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione ci sui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 gennaio 2020.