Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13305 del 01/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

– sul ricorso 9361-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SERCOM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CRISCUOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIO DONATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1595/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 23/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, la quale aveva accolto il ricorso della s.p.a. Sarcom, volto ad impugnare un avviso di accertamento relativo a IVA per l’anno 2006;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il gravame doveva essere dichiarato inammissibile, giacchè l’appellante non aveva fornito la prova della notifica del ricorso introduttivo del grado, depositando la ricevuta di spedizione postale unitamente al ricorso e non potendo neppure valere un eventuale deposito della ricevuta in sede di udienza;

CONSIDERATO

che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in un unico motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 comma 2, art. 22 comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; assume che il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante non è ancorato alla data di spedizione del ricorso, ma a quello della sua ricezione da parte del destinatario, sicchè il mancato deposito della ricevuta al momento della costituzione in giudizio non potrebbe costituire prova della intempestività del ricorso, tale da giustificare una declaratoria di inammissibilità, essendo fra l’altro stato tempestivamente prodotto l’avviso di ricevimento del plico;

che l’intimata ha resistito con controricorso; che, in data 10 ottobre 2017, la Sercom s.p.a. ha proposto istanza di sospensione D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 8, e che questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018, con ordinanza interlocutoria n. 29079, depositata il 5 dicembre 2017;

che, una volta consumato il periodo di sospensione, il processo non risulta essere stato riassunto;

che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il ricorso per mancata riassunzione. Compensa interamente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020

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