LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20152-2016 proposto da:
L.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO MICHELE AMICARELLI, STEFANO CIARDIELLO, OSCAR SABELLICO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 737/45/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 01/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.
RILEVATO
che L.S. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva solo parzialmente il ricorso della contribuente, volto ad impugnare un avviso di accertamento relativa ad IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2007.
CONSIDERATO
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi;
che, attraverso il primo, la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 111 Cost, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che, con il secondo, assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che l’intimata ha resistito con controricorso;
che, la L. ha proposto istanza di sospensione D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, comma 8, e che questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018, con ordinanza interlocutoria n. 21371, depositata il 14 settembre 2017;
che, una volta consumato il periodo di sospensione, il processo non risulta essere stato riassunto;
che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per mancata riassunzione.
Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020