LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20746-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINA FUNDARO’;
– controricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1385/30/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 12/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l’appello di M.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo, la quale aveva respinto il ricorso del contribuente, volto ad impugnare una cartella di pagamento relativa ad IRPEF per l’anno 2006.
CONSIDERATO
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi;
che, attraverso il primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in combinato disposto con gli artt. 132 e 324 c.p.c. e con l’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;
che, con il secondo, assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2946 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il M. ha proposto istanza di sospensione D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, comma 8, e che questa Corte ha disposto la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018, con ordinanza interlocutoria n. 29042, depositata il 5 dicembre 2017;
che, una volta consumato il periodo di sospensione, il processo non risulta essere stato riassunto;
che le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio (Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso per mancata riassunzione Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2020
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