LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30226-2018 proposto da:
SANTA CATERINA SRL SOCIETA’ AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PERSICHELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO CAPOMACCHIA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 132/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 25/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.
RILEVATO
CHE:
La SANTA CATERINA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana del 23.7.2018 avente ad oggetto avviso di accertamento relativi ad IRES dell’anno 2011.
L’Agenzia con istanza del 22.10.2019 ha richiesto l’estinzione del giudizio, rilevando che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018 e giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Udine che ha controllato la regolarità degli adempimenti.
Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020