Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13341 del 01/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2724-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.B.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 34, presso lo studio dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1141/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana dell’11.6.2018 avente ad oggetto il controllo formale della dichiarazione dei redditi con disconoscimento della spettanza delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico. La contribuente ha resistito con controricorso e contestualmente proposto istanza di sospensione del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6. Con istanza del 21 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha richiesto l’estinzione del giudizio giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Firenze che ha controllato la regolarità degli adempimenti.

Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020 Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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