Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.13500 del 02/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6381-2016 proposto da:

VERITAS SPA, in persona Direttore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo rappresenta e difende unitamene all’avvocato ANDREA PASQUALIN giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

S.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2399/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

udito per il ricorrente l’Avvocato PASQUALIN che ha chiesto la rinuncia.

FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il Giudice di Pace di Mestre, su ricorso di S.R., in data 19/5/2011, ingiunse alla Veneziana Energie Risorse Idriche Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., di seguito Veritas, il pagamento della somma di 173,14, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione di Iva applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 – cd. Tia1 – riscossa dalla Veritas, nella qualità di affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti per il Comune di Venezia, riconoscendo alla Tariffa la natura di tributo e ritenendo alla stessa inapplicabile l’Iva.

2. L’opposizione proposta dalla Veritas venne rigettata con decisione confermata, salvo che per il regime delle spese, dal Tribunale di Venezia con sentenza del 30/7/2015, n. 2399.

3. Avverso tale sentenza, la Veritas proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi; il contribuente non svolgeva difese.

4. In data 30 gennaio 2020, la Veritas depositava rinuncia al ricorso.

5. In ragione della rinuncia, va dichiarata l’estinzione del giudizio.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poichè il contribuente non ha svolto difese.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020

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