LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20555-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.A., E.N. SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 20/1/2013 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 12/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2020 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
RILEVATO
che con sentenza n. 20/1/13 pubblicata il 12 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale del Veneto ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 100/7/10 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da B.A. avverso la cartella di pagamento n. ***** emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate a seguito del mancato riconoscimento della detrazione IRPEF considerata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 15 con riferimento alle somme versate ad una cooperativa edilizia, all’epoca ancora a proprietà indivisa, dalla quale aveva avuto un alloggio in assegnazione, per rimborso di interessi afferenti al mutuo contratto dalla stessa cooperativa sull’immobile ove era situato l’alloggio assegnato al B.;
che la Commissione tributaria regionale ha considerato che l’art. 13 bis TUIR prevede la detraibilità degli interessi passivi anche agli assegnatari di alloggi di cooperative sulla quale grava il mutuo ipotecario indiviso;
che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;
che B.A. è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 15 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che gli interessi del mutuo di una cooperativa a proprietà indivisa sono deducibili solo dalla cooperativa che ha contratto il mutuo mentre i singoli assegnatari degli alloggi sono solo titolari di diritti reali irrilevanti ai fini fiscali in questione;
che il motivo è fondato. A norma dell’art. 15 T.U.I.R., con riguardo all’IRPEF, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, pagati, fino ad un massimo di Euro 3.615,20, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale – vale a dire “quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente” – entro un anno dall’acquisto stesso. La detrazione, in tali termini riconosciuta al contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale e che per realizzare tale acquisto abbia contratto un mutuo ipotecario, in base al medesimo art. 15 T.U.I.R. “spetta”, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, “anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi”. Nessuna delle due ipotesi ricorre nella specie e, segnatamente, l’interpretazione fornita dal giudice d’appello della disposizione che regola la seconda previsione si rivela erronea. Dalla chiara lettera della legge risulta infatti che: “la detrazione spetta… alla cooperativa” che abbia contratto i mutui ipotecari, ancora indivisi, come del resto ancora indivisa è la proprietà degli immobili, essendo i soci assegnatari degli alloggi in godimento, e non in forza di un diritto di proprietà; tale detrazione spetta a titolo di rimborso degli interessi passivi e degli oneri accessori corrisposti dalla cooperativa in forza dei “mutui ipotecari” da essa stessa “contratti” (v. in tal senso Cass., Sez. 5, n. 4550/2015 e n. 11949/2016);
che il ricorso va conseguentemente accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio può essere deciso nel merito con il rigetto del ricorso originariamente proposto dal contribuente;
che le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre vengono compensate le spese relative ai gradi di merito non essendo documentate;
P.Q.M.
la Corte di cassazione accoglie il ricorso; Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dal contribuente; Condanna B.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 510,00 oltre alle spese prenotate a debito, e compensa le spese relative ai gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.
Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020