Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13529 del 02/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27327-2014 proposto da:

CASA ACCOGLIENZA F.LLI A. E L.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DI CRETA 85, presso lo studio dell’avvocato, ANTONIO PORFILIO, rappresentato difeso dall’avvocato EMIDIO GUASTADISEGNI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VASTO;

– intimato –

avverso sentenza n. 371/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2020 oa1 Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

RILEVATO

CHE:

– la CASA DI ACCOGLIENZA F.lli A. e L.G.R., ricorrente avverso la sentenza n. 371/07/14 della CTR di L’Aquila, sez. staccata di Pescara, ha dichiarato, a seguito di definizione bonaria intercorsa con il Comune di Vasto, di rinunciare al ricorso proposto in data 14.11.2014 ed ha prodotto la notifica di tale rinunzia alla controparte, Comune di Vasto;

– in ragione di tale rinuncia al ricorso, la CASA DI ACCOGLIENZA F.lli A. e L.G.R. ha richiesto di non provvedere sulle spese non essendosi costituito il Comune di Vasto;

– va, pertanto, dichiarata la declaratoria di estinzione del giudizio, con esclusione dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 dell’8.3. 2018);

– nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 6 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472