Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13534 del 02/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6855-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IBG SPA IN SIGLA IBG SUD SPA;

– intimato –

Nonchè da:

IBG SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato GNOSIS FORENSE SRL GNOSIS FORENSE SRL;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 9904/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 9904/2014, depositata il 13 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale della Campania, previa riunione, ha parzialmente accolto gli appelli proposti da I.B.G. S.p.a. avverso le decisioni di prime cure, – che, a loro volta, avevano disatteso le impugnazioni di due avvisi di accertamento emessi, in relazione ai periodi di imposta 2008 e 2010, per il recupero a tassazione di maggiori imponibili a fini Ires, Irap e Iva, – così dichiarando non dovute “le sanzioni inerenti ai versamenti cd. zottozero”;

– l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso I.B.G. S.p.a., che pur articola otto motivi di ricorso incidentale.

CONSIDERATO

che:

1. – con istanze del 29 settembre 2017 la controricorrente ha richiesto la definizione agevolata della controversia pendente, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. in L. n. 96 del 2017, e, con memoria del 4 ottobre 2017, ha richiesto la sospensione del giudizio, depositando le istanze di definizione agevolata ed i conseguenti versamenti;

2. – il citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, prevede che, – una volta presentata l’istanza di definizione, – “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018” nonchè che “Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.”;

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata (Cass., 5 luglio 2019, n. 18107); e, per di più, è stata prodotta nota dell’Agenzia delle Entrate che reca attestazione di regolarità della definizione agevolata nonchè istanza di estinzione del giudizio;

– le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ult. prop.);

– alcun ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) va disposto relativamente al ricorso incidentale, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese di causa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 2 luglio 2020

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