LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33288-2018 proposto da:
V.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE LUCIGNANO, GIUSEPPE PERA;
– ricorrente –
contro
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISTOIA, 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BIAMONTE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO OLIVARES;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2392/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
FATTO E DIRITTO
La Corte:
Rilevato che la ricorrente ha tempestivamente depositato rituale rinuncia al ricorso, cui il difensore del controricorrente ha aderito;
rilevato che nella procura che gli ha conferito l’incarico per il presente giudizio detto difensore non ha ricevuto il potere di accettazione della rinuncia;
ritenuto che, peraltro, deve riconoscersi sopravvenuto il difetto di interesse della ricorrente, onde il ricorso è inammissibile e, per quanto appena osservato, risulta equa la compensazione delle spese;
rilevato, infine, che trattandosi di inammissibilità sopravvenuta non vi è debenza del doppio contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. sez. 6-2, ord. 2 luglio 2015 n. 13636 e Cass. sez. 3, 10 febbraio 2017 n. 3542).
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso, compensando le spese.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2020