Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.13639 del 03/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6322-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5171/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 20/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di N.A. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in *****, microzona *****, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, (Notifica avvenuta in data 27 marzo 2017) mancando la prova della ricevuta di spedizione e del ricevimento da parte del contribuente, in relazione a sentenza della CTP di Roma (la ricorrente Agenzia non riporta la data di notifica dell’appello).

Il contribuente non si è costituito in appello ed è rimasto intimato nel presente giudizio.

CONSIDERATO

che:

è necessario verificare il fascicolo di merito al fine di controllare la tempestività dell’appello.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo sollecitando la cancelleria alla pronta trasmissione del fascicolo.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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