Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13728 del 03/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8408/19 proposto da:

M.Z., elettivamente domiciliato in Roma, v.le Regina Margherita n. 239 (c/o avv. Valentina Valeri), difeso dall’avvocato Giacomo Cainarca, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 6 novembre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

RILEVATO

che:

l’odierno ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il suo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Milano, reiettiva della domanda di protezione internazionale;

il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per tardività: la sentenza impugnata è stata infatti depositata il 6 novembre 2017, mentre il ricorso è stato proposto il 22 febbraio 2019, ben oltre la scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.;

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo;

l’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, se dovuto.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna M.Z. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito, I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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