Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13788 del 06/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29684-2018 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETRURIA,44/E, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FOGGIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO LEONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3828/15/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE J.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l’agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe che aveva accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate rigettando il ricorso introduttivo con il quale era stata impugnata la cartella di pagamento ritenuta correttamente notificata.

Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., e il vizio di omessa pronunzia sull’eccezione formulata nel corso del giudizio di appello in ordine alla regolarità della notifica della cartella, in relazione alla mancata produzione in giudizio dell’attestazione di spedizione della raccomandata e dell’omessa specificazione delle ricerche del destinatario dell’atto prescritte dall’art. 139 c.p.c..

Il motivo è inammissibile, avendo la CTR dato atto della compiuta regolare notifica della cartella. Ciò che esclude in radice l’esistenza di un vizio di omessa pronunzia.

Le spese seguono la soccombenza Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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