Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13831 del 06/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4529/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rmmailcert.avvocaturastato.it) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in. Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

COMUNICARE S.R.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Achille Benigni (PEC achille.benigni.iavvocatiavellinopec.it) con domicilio eletto in Roma alla via Vittoria Colonna n. 18;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 675/4/11 depositata il 27/12/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/02/2020 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermando la pronuncia della CTP ha conseguentemente per l’effetto sancito l’illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per Iva, Ires ed Irap 2006;

– con tal atto l’Erario contestava l’indebita deduzione di costi e detrazione di importi a fini IVA in quanto ritenuti afferenti a operazioni economiche ritenute in sostanza oggettivamente inesistenti;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a due motivi; la contribuente società resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si censura la gravata sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e per omessa e comunque insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR motivato in modo insufficiente in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a ritenere non fornita la prova della inesistenza oggettiva delle operazioni commerciali contestate sulla base delle dichiarazioni di R.V., titolare della ditta individuale emittente le fatture; il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 per non avere la CTR, espressamente, ritenuto di dover esaminare le censure dell’ufficio appellante;

– i motivi, strettamente connessi, possono trattarsi congiuntamente e sono ambedue fondati;

– come risulta infatti dal PVC della GdF di Avellino, riprodotto in ricorso e nuovamente versato in atti ai fini del rispetto del canone dell’autosufficienza dei motivi di ricorso in cassazione, l’Ufficio aveva addotto ulteriori elementi di prova (le dichiarazioni di D.I.A., di tenore analogo a quelle di R., che ha negato aver effettuato prestazioni a favore della COMUNICARE s.r.l. mentre la contribuente ha indicato nella propria contabilità fatture da ricevere da tal soggetto per ben Euro 24.000,00) che la CTR non ha dimostrato avere nè approfondito nè valutato;

– pertanto, deve ritenersi che il giudice dell’appello si sia limitato a enunciare la propria valutazione fondandosi su generiche affermazioni di principio che sono in concreto basate solo su alcune delle circostanze di fatto in atti, senza procedere a una dettagliata e complessiva analisi del materiale probatorio nella sua integralità;

– diversamente. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016)/ ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perchè questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve anche descrivere il processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa;

– tal secondo passo logico non solo risulta del tutto pretermesso, ma la CTR addirittura mostra di ritenere inutile operarlo in concreto, in quanto già svolto dai primi giudici, senza neppure fare un cenno in ordine alle ragioni per le quali le valutazioni del giudice della CTP vanno integralmente condivise;

– sotto questo profilo, la pronuncia gravata risulta ulteriormente meritevole di cassazione in accoglimento del secondo motivo di ricorso poichè manifestamente in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019; conf. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012) la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame; e ancora, si è poi ulteriormente sottolineato come (Cass. Sez 1, Sentenza n. 16504 del 19/06/2019) non sia nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un’esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, svolga, seppure solo per punti, i medesimi passaggi logico-argomentativi ed indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, pur non avendo provveduto ad una loro compiuta analisi, atteso che la sentenza impugnata viene ad integrarsi con quella di appello dando luogo ad un unico impianto argomentativo. In tal caso, tuttavia, il giudice del gravame deve confutare le censure formulate avverso la sentenza di primo grado (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19956 del 10/08/2017);

– tali considerazioni sono ulteriormente importanti e dirimenti alla luce del fatto che quanto ai motivi di ricorso per cassazione alla sentenza qui gravata si applica il testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che non limita la censura motivazionale all’assenza di motivazione o alla insussistenza del c.d. “minimo costituzionale”;

– conseguentemente, il ricorso va integralmente accolto;

– la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice territoriale per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnate e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020

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