LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25015/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rmmailcert.avvocaturastato.it) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
EURO TRASPORTI TRUCK’S 2000 DI P.R. & C. S.A.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Luigi Ricciardelli (PEC luigisicciardelli.avvocatismcv.it) con domicilio eletto in Roma alla via F. D’Ovidio n. 83 presso il Dott. Renato Pedicini
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 196/51/12 depositata il 18/09/2012, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/02/2020 dal Consigliere Dott. Succio Roberto.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermando la pronuncia della CTP ha conseguentemente per l’effetto sancito l’illegittimità dell’atto impugnato, cartella di pagamento per Iva e Irap 2003;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; il contribuente resiste con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate si duole della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e 36 ter per avere il giudice campano erroneamente ritenuto tardiva la notifica della cartella impugnata, con conseguente decadenza dell’Erario dal potere impositivo;
– il motivo è inammissibile;
– invero, esso non coglie la “ratio decidendi” della sentenza gravata; la CTR infatti, come si evince dalla sentenza impugnata, non ha posto a base della decisione solo la questione sollevata in ricorso per cassazione, ma ha annullato la cartella impugnata (come si precisa e illustra puntualmente e chiaramente a pag. 3) in forza del difetto di motivazione della stessa;
– poichè tal statuizione non risulta censurata in ricorso, la stessa resiste all’impugnazione (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017); infatti, secondo orientamento costante di questa Corte (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017) ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza;
– pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020