Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.13835 del 06/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25022/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rmmailcert.avvocaturastato.it) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

COMUNICARE s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Achille Benigni (PEC achille.benigni.avvocatiavellinopec.it) con domicilio eletto in Roma alla via V. Colonna n. 18;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno n. 319/09/12 depositata il 18/09/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/02/2020 dal Consigliere dott. Succio Roberto.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermandole la pronuncia della CTP ha conseguentemente per l’effetto sancito l’illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per Iva, Irap e Ires 2005;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dal controricorrente, diretta a far dichiarare tardivo il ricorso per cassazione dell’Amministrazione Finanziaria;

– l’eccezione è fondata;

– la sentenza della CTR risulta depositata, incontrovertibilmente, in data 18 settembre 2012; conseguentemente l’ultimo giorno per la notifica del ricorso era il 4 novembre 2013;

– poichè il ricorso risulta posto in notifica il 5 novembre 2013, lo stesso è tardivo e va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in Euro 6.000,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472