LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. NOVIK ADET Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9795 del ruolo generale dell’anno 2013 proposto da:
C. Geom. A. & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.A. e B.M.S., in proprio e quali soci della società, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Maria Cipolla per procura speciale per atto pubblico dell’8 marzo 2013 in notaio M.D., presso il cui studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 134, sono elettivamente domiciliati;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 71/11/2012, depositata il giorno 8 ottobre 2012;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RILEVATO
che:
la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di C. Geom. A. & C. s.r.l., esercente l’attività di impresa di costruzioni, nonchè di C.A. e B.M.S., tre avvisi di accertamento con i quali, relativamente all’anno di imposta 2005, aveva contestato maggiori redditi non dichiarati, oltre sanzioni e interessi, in relazione alla vendita di immobili; avverso i suddetti atti impositivi la società ed i soci aveva proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società ed i soci avevano proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: la questione della preclusione endoprocedimentale dello scudo fiscale era inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello; con riferimento al merito, la pretesa era legittima in quanto fondata su idonei elementi presuntivi dedotti dall’amministrazione finanziaria e non validamente contrastate dagli elementi di prova contraria;
avverso la suddetta pronuncia la società ed i soci hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
con memoria del 10 febbraio 2020 i ricorrenti hanno rappresentato di essersi avvalsi della procedura di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, ed hanno chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
con nota del 26 febbraio 2020 l’Agenzia delle entrate ha allegato la nota della Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani del 25 febbraio 2020, da cui si evince che tutte le cartelle di pagamento risultano “rottamate” e pagate;
deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
PQM
La Corte:
dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020